Donne vittime di violenza: il Reddito di libertà

Donne vittime di violenza: il Reddito di libertà

arciovest 03-08-2021

Nella G.U. del 20 luglio è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 che istituisce e disciplina il “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza” (vedi: gazzettaufficiale.it)

Viene riconosciuto un contributo denominato “Reddito di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità (cumulabile con il reddito di cittadinanza), destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia. Il Reddito di libertà viene riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero in condizione di povertà, per favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente viene dichiarata dal servizio sociale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione. Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione, ovvero in altra regione.

Vedi anche: https://www.altalex.com/documents/news/2021/07/28/reddito-di-liberta-per-donne-vittime-di-violenza

(30 luglio 2021 - forumterzosettore.it)

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